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S T A T U T O
DELLA
COMUNITA’ MONTANA VALLI GRANA E MAIRA
TITOLO I - PRINCIPI
Art. 1
Natura giuridica
1. La Comunità montana Valli Grana e Maira è Agenzia di sviluppo del territorio montano, ai sensi dell’art. 8 dello Statuto della Regione Piemonte e della legge regionale 1 luglio 2008 n. 19, con lo scopo di rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani, promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, rafforzare la cultura del territorio e perseguire l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane mediante mirate politiche di coesione sociale e di sviluppo economico.
2. La Comunità montana Valli Grana e Maira è Ente locale autonomo di governo della comunità locale che concorre con Province e Comuni a realizzare un coordinato sistema delle autonomie, ai sensi dell’art. 3, comma 2, dello Statuto della Regione Piemonte, con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana attraverso l’esercizio di funzioni proprie e di funzioni delegate.
3. La Comunità montana Valli Grana e Maira è Unione di Comuni per l’esercizio associato delle funzioni comunali ai sensi del d. lgs. n. 267 del 2000 e della legge regionale n. 19 del 2008, anche al fine di conseguire una più efficace erogazione dei servizi comunali.
4. La Comunità montana Valli Grana e Maira è Ente di bonifica ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e svolge le funzioni di consorzio di bonifica ai sensi della legge regionale n. 19 del 2008, al fine di garantire migliori condizioni di abitabilità del territorio, in particolare assicurando il mantenimento dell'assetto idrogeologico e la tutela delle fonti idriche.
Art. 2
Finalità
La Comunità montana:
- promuove lo sviluppo economico del proprio territorio ed il progresso sociale e culturale della popolazione in esso residente, valorizzandone le peculiarità e le eccellenze.
- concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale
- promuove la gestione in forma associata di funzioni e dei servizi comunali
- assicura, in raccordo con gli altri livelli di governo, il mantenimento dei servizi essenziali sul proprio territorio.
Art. 3
Strumenti
1. La Comunità realizza le proprie finalità istituzionali di valorizzazione delle zone montane attraverso:
a) l'adozione degli strumenti di pianificazione e programmazione annuale e pluriennale previsti dagli articoli 26, 28 e 37 della l.r. n. 16 del 1999;
b) la realizzazione degli interventi previsti dagli strumenti di cui alla lettera a), anche con le modalità e secondo i criteri e le priorità di cui all'articolo 29 della l.r. n. 16 del 1999, ricercando ogni forma di collaborazione con altri enti e soggetti e perseguendo la qualità, la coerenza e l'efficacia della progettazione;
c) lo svolgimento delle funzioni proprie e delle altre funzioni finalizzate al miglioramento delle condizioni socio-economiche delle zone montane, di tutela ambientale e di protezione dal rischio idrogeologico;
d) l'attuazione degli interventi previsti dalla legge statale e regionale e dalle norme europee.
2. La Comunità montana per il perseguimento delle proprie finalità può costituire società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico.
Art. 4
Funzioni proprie
1. Al fine di perseguire lo sviluppo socioeconomico del territorio la Comunità svolge le seguenti funzioni e servizi, anche congiuntamente ad altre Comunità montane:
a) energia. La Comunità montana promuove l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel rispetto della pianificazione regionale vigente. Valorizza in particolare le modalità di utilizzo delle biomasse, delle risorse idriche, dell’energia eolica e dell’energia solare;
b) patrimonio forestale. La Comunità montana promuove la gestione economica del patrimonio forestale. A tal fine provvede al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale, promuove la gestione sostenibile e la multifunzionalità delle foreste, sviluppa le filiere del legno, promuove la crescita e qualificazione professione delle imprese e degli addetti forestali;
c) valorizzazione delle produzioni agricole e del patrimonio enogastronomico. La Comunità montana tutela e promuove l'agricoltura del territorio e la multifunzionalità delle aziende rurali nonché la valorizzazione delle produzioni locali ai fini turistici ed enogastronomici;
d) artigianato artistico e tipico. La Comunità montana incentiva l’artigianato artistico e tipico quale espressione tradizionale rilevante dell'economia locale;
e) turismo. La Comunità montana garantisce sviluppo e sostegno delle attività di accoglienza e di incoming turistico ed organizza i servizi di informazione e di accoglienza turistica offerti dal territorio.
Art. 5
Sede e segni distintivi
1. La Comunità montana Valli Grana e Maira ha sede legale in San Damiano Macra (CN) - Via Torretta n. 9 e sede operativa in Caraglio (CN) - Piazza San Paolo n. 3. Gli organi della Comunità montana possono in via di motivata eccezione riunirsi in luogo diverso dalla sede legale.
2. I Comuni costituenti la Comunità Montana Valli Grana e Maira sono: Acceglio, Bernezzo, Busca, Canosio, Caraglio, Cartignano, Castelmagno, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Valgrana e Villar San Costanzo.
3. La Comunità montana può dotarsi, con deliberazione dell’organo rappresentativo, di un proprio gonfalone e di un proprio stemma.
TITOLO II - ORGANI
Art. 6
Organi
1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio, il Presidente, la Giunta.
2. Il Consiglio e la Giunta sono composti da Sindaci o Consiglieri dei Comuni partecipanti.
3. La composizione degli organi rispetta nel limite del possibile il principio delle pari opportunità.
Art. 7
Costituzione e durata del Consiglio
1. La costituzione e la durata del Consiglio sono disciplinate dagli artt. 15 bis, 15 ter, 15 sexies e 15 septies della legge regionale Piemonte n. 16 del 1999.
2. Il Presidente della Comunità può delegare uno o più consiglieri della comunità per l'assolvimento di compiti specifici, che non abbiano rilevanza esterna.
Art. 8
Competenze del Consiglio
1. Il Consiglio definisce l’indirizzo politico-amministrativo della Comunità montana, esercita il controllo politico-amministrativo sull’attuazione di tale indirizzo e sulla complessiva attività della Comunità.
2. Il Consiglio delibera sui seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto ed i regolamenti dell’Ente;
b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d’uso del suolo e i piani di indirizzo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
c) la presa d’atto delle deleghe connesse all’esercizio di funzioni delegate dalla Provincia e dalla Regione;
d) l’accettazione dell’acquisizione dell’esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione e del relativo disciplinare;
e) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani economici finanziari, i programmi triennali e l’elenco annuale dei lavori pubblici;
f) i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni;
g) i conti consuntivi;
h) l’emissione di prestiti obbligazionari;
i) la fissazione degli indirizzi generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
j) le convenzioni con gli altri Enti locali per l’esercizio associato di servizi pubblici, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
k) la costituzione di aziende speciali ed istituzioni, la fissazione dei loro compiti, l’assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunità montana a società di capitali;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;
n) gli appalti e le concessioni di opere e di servizi che non siano previsti nel bilancio, nella relazione previsionale e programmatica e relative variazioni o che per la rilevanza e la particolarità non ne costituiscano mera esecuzione, e che comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;
o) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende, istituzioni e società partecipate;
p) la nomina dei revisori contabili;
q) l’affidamento del servizio di tesoreria;
r) i piani regolatori intercomunali e più in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.
Art. 9
Status dei Consiglieri
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri della Comunità montana le norme del capo secondo del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.
2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento di cui all’art. 11 del presente Statuto.
3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.
Art. 10
Gruppi consiliari
1. Sono istituiti i gruppi consiliari, formati dai consiglieri delle diverse liste che hanno concorso alle elezioni.
2. La disciplina dei gruppi consiliari è dettata dal regolamento di cui all’art. 11 nel rispetto dei seguenti principi:
a) tutti i Consiglieri appartengono ad un gruppo, che è rappresentato da un capogruppo;
b) i gruppi consiliari si costituiscono in base ad una dichiarazione di volontà dei Consiglieri;
c) i gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno cinque Consiglieri, ad eccezione del gruppo misto che è costituito dai Consiglieri non iscritti ad altri gruppi.
Art. 11
Funzionamento del Consiglio
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l’anno, con cadenza trimestrale. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri.
2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.
3. Il Consiglio costituisce nel suo seno Commissioni permanenti, il regolamento ne stabilisce il numero, la competenza, le norme di funzionamento, la composizione e la decadenza dei singoli membri.
Art. 12
Composizione della Giunta
1. La Giunta è composta dal Presidente - che la presiede - e da sei (6) Assessori.
2. Il Presidente designa, tra i componenti della Giunta, un Vicepresidente.
3. Nella composizione della Giunta deve essere assicurata una equilibrata rappresentanza dei territori e delle popolazioni che compongono la Comunità montana.
Art. 13
Competenze della Giunta
1. La Giunta, organo di governo della Comunità montana, provvede:
a) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
b) ad adottare eventualmente, in via d’urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
c) ad approvare le convezioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
d) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio, formulando, tra l’altro, le proposte di atti nei casi indicati dallo Statuto;
e) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
f) a riferire al Consiglio, annualmente e secondo le ulteriori scadenze fissate dal Consiglio, sulla propria attività e sullo stato di attuazione del programma;
g) a determinare, con atti generali, criteri, obiettivi e mezzi per l’attività di gestione di competenza del Direttore e degli incaricati delle posizioni organizzative;
h) ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
i) ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.
Art. 14
Presidente
1. Il Presidente della Comunità montana è il legale rappresentante della Comunità montana, assicura l’unità dell’attività politico-amministrativa della medesima, anche tramite il coordinamento dell’attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all’esecuzione degli atti, sovrintende altresì all’espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.
2. Nell’esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:
a) rappresenta la Comunità montana in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo statuto, nell’interesse della Comunità montana;
c) nomina i componenti della Giunta tra i componenti il Consiglio, designando tra essi un vicepresidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella sua prima seduta;
d) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione all'organo rappresentativo della Comunità montana;
e) convoca e presiede la Giunta, fissando l’ordine del giorno e distribuendo gli incarichi sui quali deve deliberare tra i componenti della medesima in armonia con le deleghe eventualmente a questi rilasciate;
f) convoca e presiede il Consiglio fissando l’ordine del giorno, salvi i casi in cui tale funzione è demandata dalla legge al Consigliere più anziano;
g) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al Direttore verbalizzante;
h) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all’indirizzo generale dell’Ente e a specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta, nonché all’attuazione delle leggi e delle direttive dell’Unione Europea;
i) coordina e stimola l’attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull’indirizzo politico amministrativo dell’Ente; può in ogni momento sospendere l’esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all’esame della Giunta;
j) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell’ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
k) adotta, di concerto con il Direttore, in relazione alla loro competenza, atti di carattere generale per garantire il coordinamento ed il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi;
l) promuove tramite il Direttore indagini e verifiche sull’attività degli uffici e dei servizi;
m) può acquisire informazioni presso tutti gli uffici e servizi;
n) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni della Comunità montana nonché consorzi o società di cui la Comunità montana fa parte svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi fissati dagli organi collegiali della Comunità stessa;
o) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;
p) indice i referendum, deliberati dal Consiglio;
q) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo, fatto salvo l’intervento dell’organo competente all’adozione del provvedimento stesso; stipula gli accordi di programma, ferma restando la competenza degli altri organi ad intervenire al riguardo;
r) provvede alle nomine spettanti al Consiglio nel caso di inerzia di questo secondo le previsioni di legge.
Art. 15
Assemblea dei Sindaci - Competenze
1. Ai sensi dell’art. 11-bis della legge regionale n. 16 del 1999 è prevista l’Assemblea dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni membri della Comunità montana, che esercita le funzioni consultive, di proposta e di raccordo di cui all’art. 16 del presente Statuto.
2. L’Assemblea dei Sindaci è organismo permanente di consultazione, di proposta e di raccordo, finalizzato a favorire la coesione dell'ente sulle scelte relative alla gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali.
3. L’Assemblea dei Sindaci esprime parere obbligatorio e vincolante in ordine agli atti della Comunità che riguardino la scelta dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali e dei relativi modelli di gestione, di cui al Titolo II, Capo V del d. lgs. n. 267 del 2000, con esclusione degli atti riguardanti il bilancio e la gestione finanziaria.
4. Il Presidente della Comunità montana può richiedere in via consultiva all’Assemblea dei Sindaci di esprimersi con parere riguardo ad altri atti o attività ritenute di interesse comune. Il parere espresso in merito dall’Assemblea dei Sindaci non ha carattere vincolante.
Art. 16
Assemblea dei Sindaci - Composizione e funzionamento
1. L'Assemblea dei sindaci è composta dai sindaci, o loro delegati, di tutti i Comuni che fanno parte della Comunità montana.
2. Il Presidente della Comunità montana partecipa all’Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto, salvo che sia Sindaco. All’Assemblea possono altresì partecipare gli Assessori della Comunità montana interessati per materia.
3. L’Assemblea è presieduta e convocata da un Presidente - che deve essere un Sindaco - eletto dall'Assemblea tra i propri membri a maggioranza assoluta, mediante votazione a scrutinio palese. Il mancato raggiungimento del quorum previsto comporta una seconda votazione di ballottaggio fra i due candidati più votati da esperirsi nella stessa seduta, in esito della quale risulta eletto il Sindaco che ottiene il maggior numero di voti.
4. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti dell'Assemblea. L'Assemblea assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti, con voto palese. Nel caso in cui le determinazioni riguardano persone l'Assemblea decide a scrutinio segreto.
5. Per quanto non previsto dallo Statuto, la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Assemblea dei Sindaci è rimessa ad apposito regolamento adottato dal Consiglio della Comunità montana su proposta dell'Assemblea medesima. Il regolamento può disciplinare i casi in cui siano consentite convocazioni dell’Assemblea limitate ai soli Sindaci dei Comuni direttamente interessati alla gestione associata di funzioni e servizi comunali.
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 17
Principi e criteri di organizzazione
1. La Comunità montana informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi, dai compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al direttore ed agli altri funzionari.
2. L'organizzazione degli uffici della Comunità montana è determinata con regolamenti, in attuazione dei criteri stabiliti dalla legge per le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa dell'ente, tenuto conto delle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti, nonché dei limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio.
3. Gli uffici sono organizzati in modo da assicurare i diritti di partecipazione dei cittadini, anche mediante l'istituzione di un ufficio per le relazioni con il pubblico. Con regolamento viene individuato l'ufficio responsabile per ciascun tipo di procedimento.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi individua le modalità con le quali vengono fornite al consiglio strutture apposite per il suo funzionamento.
Direttore
1. La Comunità montana si dota di un Direttore che svolge anche le funzioni di Segretario.
2. Il Direttore è il garante della correttezza amministrativa sia per la preparazione sia per l’attuazione delle decisioni degli organi della Comunità montana, disponendo, d’intesa con il Presidente a tal fine di poteri di propulsione, indirizzo, coordinamento e controllo.
3. Al Direttore della Comunità montana compete l’adozione degli atti previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, gli atti esecutivi, anche a rilevanza esterna, non comportanti attività deliberative e non espressamente attribuiti ad organi elettivi.
4. Il Direttore, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente in particolare:
a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dipendenti e ne coordina l’attività, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, per la redazione e sottoscrizione, tra l’altro, dei relativi verbali di seduta;
b) predispone i programmi di attuazione tecnico - amministrativa che gli competono in virtù di leggi, del presente statuto e del regolamento, secondo le direttive impartitegli dal Presidente, redige relazioni e progetti di carattere organizzativo, cura gli indirizzi esecutivi della volontà degli organi nell’interesse della Comunità montana;
c) organizza il personale ai sensi del regolamento e individua le risorse finanziarie e strumentali, messe a disposizione della Comunità montana per la realizzazione degli obiettivi e delle finalità fissate dagli organi dell’ente;
d) presiede le commissioni di concorso per l’assunzione del personale dipendente della Comunità montana e le commissioni d’appalto;
e) sovrintende all’acquisto di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazioni della Giunta o del Consiglio, secondo le modalità del regolamento;
f) provvede alla verifica di tutta la fase istruttoria degli adempimenti di legge e concorre all’attuazione di tutti quegli atti, anche a rilevanza esterna, consequenziali all’esecuzione delle deliberazioni degli organi;
g) verifica la correttezza amministrativa e l’efficienza di gestione sull’attività degli uffici e dei servizi e coordina i responsabili degli stessi in base ai criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità.
5. Il Direttore, se in possesso dei requisiti prescritti, può rogare nell’interesse della Comunità montana gli atti, le scritture private e quanto ammesso dalla legge e dal regolamento.
TITOLO IV - ATTUAZIONE DEI FINI ISTITUZIONALI
Art. 19
Servizi pubblici
1. I servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali sono assunti, nelle forme previste dalla legge, dalla Comunità montana con deliberazione del Consiglio.
2. La Comunità montana organizza e gestisce i servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e le loro finalità, con criteri imprenditoriali nelle forme che assicurino un elevato grado di efficacia e di efficienza. In particolare la programmazione e l’organizzazione dei servizi è differenziata in ragione della densità della popolazione rilevata rispetto al territorio di riferimento e della particolare conformazione del territorio.
3. Le deliberazioni consiliari per l’assunzione e la scelta delle idonee forme di gestione dei servizi sono corredate da uno studio di fattibilità, che evidenzi i costi da sostenere con riferimento ai proventi, ricavi o benefici attesi e dei criteri di cui al comma precedente.
4. La Comunità montana può costituire apposite società di capitali, a capitale interamente o prevalentemente pubblico, ai fini della gestione dei servizi pubblici e degli impianti a tal fine destinati con riferimento alle attività di propria titolarità o nell’ambito della gestione associata.
Art. 20
Lavori di sistemazione e manutenzione del territorio
1. La Comunità montana, in attuazione dell'art.17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, procede all'affidamento diretto a favore degli imprenditori agricoli, singoli o associati, dei coltivatori diretti e delle cooperative agrarie che siano interessati, dei lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e mantenimento dell'assetto idrogeologico.
2. I lavori di cui al primo comma del presente articolo devono essere eseguiti impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di proprietà.
3. Ai fini dell’applicazione della richiamata normativa, la Comunità montana istituisce un albo degli affidatari e ne cura l’aggiornamento, procedendo agli affidamenti nel rispetto del principio della rotazione.
Art. 21
Piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Programmi annuali operativi. Piani di settore
1. La Comunità montana, in accordo con le previsioni e gli obiettivi del programma regionale di sviluppo, adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e provvede agli aggiornamenti e alle eventuali variazioni dello stesso nei termini e con le procedure previste dalla legge.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validità, al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è predisposto dalla Giunta della Comunità montana tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonché delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati, ed è elaborato sulla base delle conoscenze aggiornate della realtà della zona.
4. Il Consiglio della Comunità montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio - economico e lo trasmette corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia per l'approvazione.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante i programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunità montana ed indica l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
6. Il programma annuale operativo è trasmesso alla Provincia ed alla Regione.
7. La Comunità montana adotta specifici piani di settore riferiti in particolare alle seguenti materie:
- risorse idriche ed energie rinnovabili;
- sviluppo turistico;
- valorizzazione delle produzioni agro-silvo-pastorali ed artigianali;
- filiera forestale.
Art. 22
Carta di destinazione d’uso del suolo
1. Il piano pluriennale di sviluppo socio - economico è corredato da una tavola denominata “carta di destinazione d’uso del suolo” contenente gli indirizzi fondamentali dell’organizzazione territoriale nell’area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.
2. La carta di cui al comma precedente individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture, aventi rilevanza territoriale.
3. La carta di cui ai commi precedenti concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano ai sensi dell’articolo 9 ter, c. 2, lett. c) della L.R. 5.12.1977, n. 56 e s.m.i.
Art. 23
Progetti speciali integrati
1. Oltre che per le finalità specifiche previste dalla legge, la Comunità montana può attuare i propri fini istituzionali anche mediante la predisposizione e l’adozione di progetti speciali integrati coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio - economico, assunti anche d’intesa e con il concorso di altri enti pubblici e privati interessati alla promozione economico - sociale della zona montana.
2. I rapporti e gli impegni per la realizzazione dei progetti speciali integrati, qualora concorrano più soggetti al loro finanziamento e alla loro attuazione, sono regolati da appositi accordi e convenzioni stipulati tra le parti.
Art. 24
Gestione di funzioni proprie dei Comuni o delegate da esercitarsi in forma associata
1. La Comunità montana, nella sua qualità di Unione di Comuni, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali.
2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 i Consigli Comunali approvano un disciplinare, definito dalla Comunità montana d’intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell’impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana.
3. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l’ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunità montana può essere delegata dai propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti Locali costituiti ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 2000, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, fa parte dell’Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunità montana.
4. I Comuni possono delegare alla Comunità montana la facoltà di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l’attuazione di interventi aventi carattere sovra-comunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalità del piano pluriennale di sviluppo socio - economico.
TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Art. 25
Principi
1. La Comunità montana ispira la propria azione al rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale. Promuove la partecipazione dei cittadini alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri enti pubblici e delle componenti economiche e sociali presenti sul territorio.
2. A tal fine la Comunità montana:
a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
b) attua i principi sul diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi;
c) persegue la massima chiarezza nelle scelte comportanti vantaggi economici per enti e privati;
d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli o associati, e in particolare delle associazioni di volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
e) provvede alla consultazione della popolazione;
f) prevede il referendum consultivo.
Art. 26
Informazione
1. Nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dell’attività amministrativa, la Comunità montana garantisce alla popolazione, mediante pubblicazione sul proprio sito Internet e/o riunione pubblica da tenersi possibilmente una volta l’anno, informazione sulla propria attività svolta e sullo stato di attuazione delle politiche intraprese in materia di sviluppo e tutela del territorio, nonché dei correlati aspetti di gestione amministrativa.
2. La Comunità pubblica ogni anno una relazione sugli esiti delle politiche e della gestione amministrativa delle attività di cui al comma precedente.
Art. 27
Accesso e partecipazione procedimentale
1. Tutti gli atti della Comunità montana sono pubblici, ad eccezione di quelli per i quali disposizioni normative e provvedimenti adottati in conformità ad esse vietano o consentono il differimento della divulgazione.
2. È garantito a chiunque vi abbia interesse legittimo il diritto di accesso ai documenti amministrativi, relativi ad atti, anche interni o comunque utilizzati ai fini dell’attività amministrativa, con esclusione di quelli per i quali sono stabiliti divieti ai sensi del comma precedente.
3. Il diritto di accesso comprende la facoltà di prendere in visione il documento e di ottenerne copia nei limiti previsti dalla legge.
4. L’esercizio dell’accesso è disciplinato dal regolamento.
5. La partecipazione procedimentale avviene in applicazione degli artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990.
Art. 28
Istanze, petizioni e proposte
1. Ogni cittadino, individualmente o in forma associata, può rivolgere alla Comunità montana istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere una migliore tutela di interessi collettivi; le istanze sono trasmesse dal Presidente all’organo competente.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono presentate in carta semplice sottoscritta per esteso dagli interessati, l’esame delle stesse deve avvenire da parte degli organi competenti entro 60 giorni dalla data di presentazione.
Art. 29
Referendum consultivo
1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza della Comunità montana e di rilevante interesse sociale. Nell’ambito di tali temi il referendum consultivo deve riguardare o la proposta di adozione di una deliberazione o la proposta di abrogazione di una deliberazione di competenza del Consiglio o della Giunta.
2. Hanno diritto di votare tutti gli elettori dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
3. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilanci, conti consuntivi, mutui, nomine dei rappresentanti della Comunità montana presso Enti e aziende e su proposte che siano già state sottoposte a referendum nell’ultimo triennio.
4. Il referendum consultivo è indetto dal Presidente su richiesta del Consiglio di Comunità con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati oppure di almeno un decimo della popolazione iscritta nelle liste elettorali dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.
5. Annualmente si può tenere una sola sessione referendaria, da svolgersi eventualmente in concomitanza con altre elezioni o votazioni, se consentito dalle disposizioni di legge e da ragioni d’opportunità. In detta giornata hanno luogo le votazioni relative a tutte le richieste presentate.
6. Il quesito sottoposto a referendum consultivo è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum il Consiglio deve deliberare, sulla proposta sottoposta a referendum. Il Consiglio può disattendere motivatamente il risultato referendario con deliberazione adottata con la maggioranza di 2/3 dei Consiglieri assegnati.
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 30
Entrata in vigore dello Statuto
1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’albo pretorio dell’Ente ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
2. Le disposizioni dello Statuto che non richiedono norme regolamentari di attuazione sono immediatamente applicabili.
3. Le modifiche od integrazioni dello statuto sono approvate con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. Se tale maggioranza non viene raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento é posto all'ordine del giorno, la votazione é ripetuta in due successive sedute da tenersi ad intervallo non minore di trenta giorni e le modifiche od integrazioni sono approvate se ottengono in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Le modalità per la composizione degli uffici elettorali sono determinate dal Regolamento regionale recante la Disciplina del Sistema elettorale delle Comunità montane.
5. Fino all’entrata in vigore delle disposizioni sulla pubblicità legale assolta esclusivamente mediante strumento informatico, in ciascun edificio sede della Comunità montana la Giunta destina un apposito spazio ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti, avvisi e documenti previsti dalle legge, dallo statuto e dai regolamenti.
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